Statuto APE Milano

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PROLETARIA ESCURSIONISTI MILANO “APE” APS


  • Art. 1

    Denominazione e sede

    1.1 È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE PROLETARIA ESCURSIONISTI MILANO APS”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

    1.2 L’associazione ha sede legale in via Pollaiuolo 5, 20159, nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

    1.3 L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.


  • Art. 2

    Statuto

    2.1 L’Associazione di Promozione Sociale “ASSOCIAZIONE PROLETARIA ESCURSIONISTI MILANO APS” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

    2.2 L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


  • Art. 3

    Efficacia dello statuto

    3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.


  • Art. 4

    Interpretazione dello statuto

    4.1 Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.


  • Art. 5

    finalità e attività

    5.1 L’Associazione persegue le seguenti finalità:

    • diffondere una pratica della montagna adatta a tutti, popolare, socializzante e inclusiva, mai di performance o di conquista;
    • promuovere l’escursionismo in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per conoscere, rispettare, difendere la natura e l’ambiente anche nei suoi aspetti culturali, incoraggiando la condivisione di spazi, saperi e materiali, liberandoli dalla propensione alla mercificazione;
    • educare al rispetto dell’ambiente e alla scelta di consumi più critici e consapevoli promuovendo la costruzione di relazioni dirette e di supporto alle comunità locali attraverso usi civici e pratiche sostenibili.

    5.2 Le attività che l’Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del contributo dei propri associati sono:

    • organizzazione e gestione di attività escursionistiche di interesse sociale, culturale e con finalità educativa;
    • attività finalizzate alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative improntate all’inclusività.

  • Art. 6

    ammissione dei soci

    6.1 Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

    6.2 L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

    6.3 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

    6.4 L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 che segue.

    6.5 Sono previste 2 categorie di soci:

    • Fondatori: sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
    • Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.

    6.6 La quota associativa è intrasmissibile.


  • Art. 7

    diritti e doveri dei soci

    7.1 I soci dell’associazione hanno il diritto di:

    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
    • votare in Assemblea purché iscritti da almeno 12 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto, che viene sospeso in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dal relativo termine previsto dall’Assemblea.

    7.2 I soci dell’associazione hanno il dovere di:

    • rispettare il presente Statuto e la Carta d’Intenti;
    • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
    • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’Assemblea.

  • Art. 8

    cause di cessazione del rapporto associativo

    8.1 La qualità di socio si perde:

    • per decesso;
    • per recesso volontario: ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
    • per esclusione: il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, quale ad esempio il mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 24 mesi dal termine di versamento richiesto; contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso – i.e. egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

    8.2 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


  • Art. 9

    organi sociali

    9.1 Gli organi dell’associazione sono:

    • Assemblea dei soci,
    • Consiglio Direttivo,
    • Presidente.

  • Art. 10

    assemblea

    10.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

    10.2 È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail all’indirizzo estratto dal libro soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

    10.3 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

    10.4 I voti sono palesi.

    10.5 Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

    10.6 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e della Carta d’Intenti e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.


  • Art. 11

    compiti dell’assemblea

    11.1 L’Assemblea:

    • delibera sulla quota associativa annuale;
    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
    • approva il bilancio di esercizio;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
    • modifica la Carta d’Intenti;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

  • Art. 12

    Validità Assemblee

    12.1 L’Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

    12.2 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 deleghe.

    12.3 È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

    12.4 Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese.

    12.5 L’Assemblea approva eventuali modifiche allo Statuto o alla Carta d’Intenti con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.


  • Art. 13

    verbalizzazione

    13.1 Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

    13.2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


  • Art. 14

    Consiglio Direttivo

    14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 11 membri eletti dall’assemblea tra i soci, fatta eccezione per i primi consiglieri, che sono nominati nell’atto costitutivo.

    14.2 Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

    14.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

    14.4 In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

    14.5 Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

    14.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

    14.7 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

    14.8 Ai singoli membri del Consiglio Direttivo non è attribuito potere di rappresentanza generale dell’Associazione.


  • Art. 15

    presidente

    15.1 Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

    15.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

    15.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

    15.4 Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

    15.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


  • Art. 16

    risorse economiche

    16.1 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

    • quote associative;
    • contributi pubblici e privati;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • attività di raccolta fondi;
    • rimborsi da convenzioni;
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

  • Art. 17

    Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

    17.1 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.


  • Art. 18

    bilancio

    18.1 I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

    18.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.


  • Art. 19

    bilancio sociale

    19.1 È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.


  • Art. 20

    personale retribuito

    20.1 L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

    20.2 I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.


  • Art. 21

    Assicurazione dei volontari

    21.1 I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.


  • Art. 22

    Scioglimento e devoluzione del patrimonio

    22.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.


  • Art. 23

    disposizioni finali

    23.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


Sempre più in alto
per una nuova umanità!

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