14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 11 membri eletti dall’assemblea tra i soci, fatta eccezione per i primi consiglieri, che sono nominati nell’atto costitutivo.
14.2 Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
14.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
14.4 In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
14.5 Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
14.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
14.7 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
14.8 Ai singoli membri del Consiglio Direttivo non è attribuito potere di rappresentanza generale dell’Associazione.